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Statuto
 
STATUTO

(Approvato nell’adunanza del 10 dicembre 1938)
(Modificato nell’adunanza del 9 maggio 1980)


STATUTO in vigore

(modifiche proposte nella riunione del 7 ottobre 2005)

Art. I Art I
E’ costituita in Firenze la Societa’ Tosco-Umbra di Chirurgia. In mancanza di una sede sociale definitiva la Societa’ fa riferimento alla Clinica Chirurgica dell’Universita’ o alla residenza (lavorativa) del Presidente oppure del Segretario.
E’ costituita in Firenze la Societa’ Tosco-Umbra di Chirurgia. In mancanza di una sede sociale la Societa’ fa riferimento alla sede lavorativa del Presidente.
Art. II Art. II
Gli scopi della Societa’ sono lo studio e il progresso della Chirurgia nelle sue varie branche. La Societa’ non ha scopo di lucro e non tiene libri contabili.
Gli scopi della Societa’ sono lo studio e il progresso della Chirurgia nelle sue varie branche e la valorizzazione dell’attivita’ chirurgica delle due regioni . Una particolare attenzione dovra’ essere rivolta alla crescita professionale dei chirurghi piu’ giovani.
La Societa’ non ha scopo di lucro.
Art. III Art. III
La Societa’ è formata da Soci effettivi , da Soci onorari e da Soci corrispondenti.
La Societa’ è formata da Soci effettivi e da Soci onorari .
Art. IV Art. IV
Il numero dei Soci effettivi è illimitato; quello dei Soci onorari e corrispondenti non puo’ superare nel complesso la terza parte dei Soci effettivi.
Il numero dei Soci effettivi è illimitato; quello dei Soci onorari non puo’ superare nel complesso la terza parte dei Soci effettivi.
Art. V Art. V
Possono far parte della Societa’ in qualita’ di Soci effettivi tutti i culturi delle discipline medico-chirurgich: le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci devono portare la firma dei due Soci presentatori e devono essere indirizzate al Segretario, accompagnate da brevi notizie relative ai titoli chirurgici dell’aspirante. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei Soci.
Possono far parte della Societa’ in qualita’ di Soci effettivi tutti i culturi delle discipline medico-chirurgich: le domande di coloro che aspirano ad essere nominati Soci devono portare la firma dei due Soci presentatori e devono essere indirizzate al Segretario, accompagnate da brevi notizie relative ai titoli chirurgici dell’aspirante. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei Soci.
Art. VI Art. VI
I Soci effettivi hanno voto deliberativo. Essi soltanto possono prendere parte alla Commissioni e alle elezioni del Consiglio Direttivo.
I Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale hanno voto deliberativo e sono eleggibili. Essi soltanto possono prendere parte alla Commissioni e alle elezioni del Consiglio Direttivo.
Art. VII Art. VII
Il Consiglio Direttivo della Societa’ è composto dal Presidente, dal Presidente uscente (limitatamente al biennio successivo), da due Vice-Presidenti, da cinque-sette Consiglieri, dal Segreterio, dal Tesoriere, dal Direttore della rivista.
Il Consiglio Direttivo della Societa’,eletto dall’ Assemblea,è composto da 12 membri: Presidente, Presidente uscente (limitatamente al biennio successivo), due Vice-Presidenti, sette Consiglieri, Segreterio, dal Tesoriere.
Art. VIII Art. VIII
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un biennio. Il Presidente non rieleggibile, se non dopo un biennio d’intervallo, viene nominato dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione e così pure i vicepresidenti.
La durata del Consiglio Direttivo in carica è stabilita in anni due. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, il Presidente (non rieleggibile), due Vicepresidenti e nomina il Segretario e Tesoriere nel corso della prima riunione.
Art. IX Art. IX
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione di ogni obbligazione contemplata nello Statuto, in modo particolare è responsabile dell’attivita’ editoriale della societa’, cura le relazioni scientifiche e i rapporti sociali con le altre Societa’ e con i Soci, organizza tutte le adunanze mono poli tematiche a Firenze e nelle altri sedi, e insieme al Tesoriere coordina l’attivita’ finanaziaria. Il Segretario potra’ usufruire di un ufficio di Segreteria al quale tutti i Soci possono far riferimento.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione di ogni obbligazione contemplata nello Statuto, in modo particolare è responsabile della cura ed aggiornamento del sito internet dedicato alla Societa’, cura le relazioni scientifiche e i rapporti sociali con le altre Societa’ e con i Soci, organizza tutte le manifestazioni societarie e insieme al Tesoriere coordina l’attivita’ finanaziaria. Il Segretario potra’ usufruire di un ufficio di Segreteria , anche esterno alla Societa’, al quale tutti i Soci possono far riferimento.
Art. X Art. X
Il Tesoriere annualmente fa una relazione dettagliata della sua gestione.

I fondi della Societa’ sono costituiti dalle quote annuali dei Soci e da contributi o donazioni di qualsiasi altra fonte che intendano favorire le iniziative della Societa’.

Sono considerati dimissionari i Soci morosi da oltre tre anni.

Il Tesoriere annualmente fa una relazione dettagliata della sua gestione.

I fondi della Societa’ sono costituiti dalle quote annuali dei Soci e da contributi o donazioni di qualsiasi altra fonte che intendano favorire le iniziative della Societa’. Tali fondi sono tenuti presso un conto corrente bancario dedicato.

Sono considerati dimissionari i Soci morosi da oltre tre anni.

Art. XI Art. XI
La Societa’ tiene in Firenze adunanze periodiche in un giorno della settimana che il Consiglio Direttivo considera il piu’ favorevole per la maggioranza dei soci. Alcune adunanze potranno essere tenute in altre citta’, su invito di Colleghi ivi residenti che, in tali sedute, diverranno ipso facto corresponsabili del Comitato Organizzatore.
Il Presidente convoca, almeno due volte l’anno, il Consiglio Direttivo e a sua discrezione ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almento un terzo dei Consiglieri.
Art. XII Art. XII
Nella prima riunione di ogni biennio l’Assemblea procede all’elezione del Consiglio direttivo in toto, per alzata di mano o per acclamazione. In caso di impossibilita’ a seguire tale metodo elettorale, potra’ essere fatta una votazione su schede. Un Socio eletto nel Consiglio Direttivo vi puo’ ricoprire piu’ di un incarico. Nella stessa seduta sara’ fatta dal Presidente “uscente” una relazione sull’attivita’ scientifica e sulla situazione morale e finanziaria della Societa’.
Nella prima riunione di ogni biennio l’Assemblea dei Soci effettivi, in regola con il pagamento della quota societaria, procede all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo tramite voto segreto su scheda. Tutti i soci sono eleggibili

Nella stessa seduta sara’ fatta dal Presidente “uscente” una relazione sull’attivita’ scientifica e sulla situazione morale e finanziaria della Societa’.

Art. XIII Art. XIII
Per le comunicazioni sono accordati 15 minuti. Nel corso delle Adunanze sara’ data la massima estensione alla discussione sugli argomenti scientifici all’ordine del giorno ed ogni partecipante alla discussione avra’a disposizion e 5 minuti.
…cassato…………
Art. XIV Art. XIV
La Societa’, tramite il Segretario, cura la Pubblicazione dei lavori scientifici presentati nel corso delle sedute. La consegna dei testi al Segretario dovra’ avvenire entro 30 giorni, pena l’esclusione dalla pubblicazione, e dovranno essere completati da un breve riassunto in italiano e inglese. E’ riservato al Consiglio Direttivo il giudizio sull’accettazione per la pubblicazioe nella rivista della Societa’ di lavori scientifici di provenienza diversa. Le spese per la pubblicazione (stampa, tabelle, clichès, etc.) e gli estratti, sono a totale carico degli Autori. Ogni Socio riceve gratuitamente i volumi della rivista. Le pubblicazioni scientifiche offerte, in omaggio ed in cambio, alla societa’, sono riunite e disponibili per i soci che vogliono consultarli, provvisoriamente nella biblioteca di Patologia chirurgica.
…cassato…………
Art. XV Art. XV
Il presente Statuto non può essere modificato che su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Soci non inferiore ad un quarto di essi. Le modifiche dello Statuto devono essere proposte un mese prima della seduta nella quale saranno discusse e devono essere approvate con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.
Il presente Statuto non può essere modificato che su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero di Soci non inferiore ad un quarto di essi. Le modifiche dello Statuto devono essere proposte un mese prima della seduta nella quale saranno discusse e devono essere approvate con il voto di almeno due terzi dei Soci presenti.
   
   
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